Art. 1.
(Istituzione e compiti).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare ogni fatto relativo ai sequestri di cittadini italiani avvenuti in aree di conflitto e in territorio straniero, dal 1o gennaio 2001 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La Commissione ha il compito di accertare, per ciascuno dei sequestri di cui al comma 1:

          a) a quali vicende, interessi o strategie e quali forze militari e politiche il sequestro sia riconducibile;

          b) quale sia stata la reale dinamica dei fatti;

          c) quali indirizzi abbia seguìto e quali iniziative politiche, diplomatiche e di intelligence abbia assunto il Governo italiano;

          d) come siano state distribuite le responsabilità nell'ambito del Governo italiano per la direzione delle operazioni volte a ottenere la liberazione dei soggetti sequestrati;

          e) quali attività abbiano svolto i servizi di informazione e sicurezza italiani e quale sia stata l'autorità politica a cui essi hanno compiutamente riferito sull'andamento delle operazioni;

          f) quali disposizioni l'autorità politica abbia impartito ai servizi di informazione e sicurezza;

          g) ogni altro fatto o comportamento di soggetti italiani o stranieri connesso con il sequestro che possa aver avuto rilievo nel suo svolgimento e nel suo esito.

 

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      3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione, presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.